Art. 7.
(Sanzioni disciplinari).

      1. All'iscritto all'Associazione che si rende responsabile di abuso o di mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporta in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta una delle sanzioni disciplinari previste dallo statuto dell'Associazione.
      2. Avverso le sanzioni comminate ai sensi del comma 1 l'interessato può ricorrere in conformità a quanto previsto dallo statuto dell'Associazione.
      3. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.
      4. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato delle violazioni contestategli. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.
      5. Per quanto non espressamente disposto dallo statuto dell'Associazione, ai procedimenti disciplinari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.

 

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